Lo statuto

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE “CITTA’ VIVA” “Un gruppo di amici della Comunità parrocchiale S. Maria del Rosario (Starza), accomunati da un cammino di fede centrato sulla Parola e desiderando testimoniare l’esperienza della liberazione nella storia personale, si propongono di assumere un impegno di attenzione nell’ambiente circostante costituito dal proprio quartiere e dalla città. L’impegno è teso a far prendere coscienza delle limitazioni alla libertà e ai diritti dei cittadini imposte dal degrado delle strutture e dal disservizio delle istituzioni e sofferte maggiormente dai ceti in condizioni di svantaggio psichico, fisico, sociale, economico e culturale, nonché agire concretamente nella realtà in cui vive con lo spirito di servizio che caratterizza il nostro essere Cristiani. A questo scopo gli stessi determinano di costituirsi in Associazione di volontariato cui danno il nome di “ Città Viva “. La stessa è aperta a tutte le persone che ne condividano la finalità prescindendo dalla fede religiosa, dal pensiero politico, dall’appartenenza o provenienza di una qualsiasi etnia.”

TITOLO I° DENOMINAZIONE-SEDE-FINALITA’

ART. 1 E’ costituita l’Associazione denominata “ Città Viva “ ART. 2 L’Associazione ha sede in Castellammare di Stabia alla Via Cosenza n. 31. ART. 3 L’Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e aconfessionale. Non può consociarsi ad Enti o Associazioni che abbiano finalità partitiche o di lucro. L’Associazione può collegarsi , confederarsi o affiliarsi ad altre Associazioni locali, nazionali ed internazionali che abbiano uguali o analoghi scopi. ART. 4 Fine principale dell’Associazione è quello di promuovere, nell’ambito del territorio urbano-stabiese quelle iniziative popolari atte ad ottenere migliori condizioni di vivibilità. L’Associazione si propone di conseguire la realizzazione dei propri fini svolgendo ogni azione tendente ad un favorevole orientamento dell’opinione pubblica e degli organi amministrativi responsabili per quanto concerne la programmazione e la pianificazione del territorio cittadino, anche facendo ricorso, qualora si rendesse necessario, ad opportuni mezzi legali. ART: 5 L’associazione rivolge la propria attività principalmente a persone in condizioni di svantaggio psichico, fisico, sociale, economico e culturale. In particolare l’Associazione si propone di ottenere: - la creazione di spazi verdi attrezzati; - strutture che possono fornire interessi e contenuti culturali ai giovani e meno giovani; - impianti sportivi in grado di offrire una reale possibilità di avviamento alla pratica attività dello sport; - migliori condizioni di viabilità cittadina; - la prevenzione di tossicodipendenza e devianza in genere; - il controllo ecologico dell’ambiente; - la difesa e la tutela del cittadino. - L’Associazione curerà, come componente essenziale della coscientizzazione sociale e politica, la promozione di iniziative culturali: teatro, dibattiti, studi, convegni, ecc…

TITOLO II ° PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

ART. 6 Il patrimonio è costituito: a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione; b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. Le entrate dell’Associazione sono costituite: a) dalle quote sociali; b) dai contributi volontari degli Enti e dei privati; c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività sociale. ART. 7 L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo e bilancio consuntivo dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione dieci giorni prima dell’Assemblea ordinaria, a disposizione dei soci. ART. 8 I proventi derivanti dal patrimonio sono destinati ai fini dell’Associazione; essi verranno utilizzati altresì per sopperire alle spese di organizzazione e di gestione dell’Associazione. In caso di scioglimento, cessazione, ovvero estinzione, i beni che residuano dopo l’esaurimento delle liquidazioni sono devolute così come previsto dalla normativa vigente (punto 4 dell’art. 5 della legge n. 266/91).

TITOLO III° SOCI

ART. 9 Sono soci fondatori i soci iniziali dell’Associazione. Sono soci effettivi le persone la cui domanda scritta di ammissione sarà stata accettata dal Consiglio e che abbiano versato, all’atto dell’ammissione, la quota associativa. Sono soci onorari coloro che per riconosciuti meriti personali possono essere di vanto e di utilità al conseguimento dello scopo sociale dell’Associazione. La loro nomina è riservata al Consiglio Direttivo.

ART. 10 I soci sono tenuti all’osservanza delle norme del presente Statuto. I soci sono tenuti al pagamento delle quote annuali che verranno stabilite dall’Assemblea.

ART. 11 Il diritto al voto in Assemblea spetta a tutti gli associati: soci fondatori e soci effettivi.

ART. 12 L’appartenenza all’Associazione cessa: a) per mancato pagamento della quota sociale; b) per allontanamento del Consiglio Direttivo a causa di gravi motivi o manifesta opposizione ai fini sociali. Contro la delibera consiliare, l’interessato potrà proporre ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, all’Assemblea, che deciderà inappellabilmente; c) per dimissioni o per decesso del socio.

TITOLO IV° ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 13 L’Associazione è costituita dai seguenti organi: a) Assemblea dei soci; b) Consiglio Direttivo; c) Collegio dei Sindaci. TITOLO V° ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 14 L’Assemblea è costituita dai soci in regola con il versamento della quota associativa. Legalmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità dei soci: le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati.

ART. 15 I soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta da altri soci, anche se membri del Consiglio o del collegio sindacale, salvo per l’approvazione dei bilanci e deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri. Ciascun socio non può raccogliere più di cinque deleghe.

ART. 16 Le Assemblee hanno luogo nella sede dell’Associazione o altrove, secondo quanto indicato nell’avviso di convocazione.

ART. 17 L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante idoneo avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, sia in prima che in seconda convocazione e l’elenco degli argomenti da trattare. L’avviso dovrà essere comunicato almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’Assemblea.

ART. 18 Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. L’assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l’anno, di cui una entro quattro mese dalla chiusura dell’esercizio sociale, e comunque, in qualsiasi momento, qualora particolari esigenze lo richiedano. L’Assemblea , sia ordinaria che straordinaria, dovrà inoltre essere convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati con lettera raccomandata al Presidente, firmata dai richiedenti.

ART. 19 L’Assemblea ordinaria delibera: a) sulle nomine dei componenti del Consiglio Direttivo e sul loro numero; b) sulla nomina del Collegio dei Sindaci; c) sulle linee di indirizzo dell’Associazione e sul programma dell’attività sottopostogli dal Consiglio; d) sull’approvazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e della relazione del Consiglio Direttivo; e) sull’importo minimo della quota associativa; f) su ogni altro argomento e proposta all’ordine del giorno attribuiti alla sua competenza dallo Statuto e sottopostogli dal Consiglio.

ART. 20 L’Assemblea straordinaria delibera: a) sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto; b) sullo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale.

ART. 21 L’assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano intervenuti almeno i due terzi dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L’Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti presenti e rappresentati per delega.

ART. 22 L’assemblea straordinaria in prima convocazione delibera quando siano intervenuti almeno i due terzi degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea straordinaria delibera qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L’assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con voto favorevole espresso, personalmente o per delega, dalla maggioranza dei soci presenti.

ART. 23 L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi l’assemblea nomina il proprio Presidente. L’Assemblea nomina il segretario e , se lo esige il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento alla discussione. Il segretario redige il verbale dell’Assemblea e lo firma unitamente al Presidente. Il verbale dell’Assemblea straordinaria è redatto dal notaio.

TITOLO VI° CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 24 Al Consiglio Direttivo, composto da cinque a nove membri scelti tra i soci e incarica per un biennio, spetta l’attuazione concreta dei fini sociali. Lo stesso nomina al suo interno, con i voti di almeno la metà più uno dei componenti: a) un Presidente, b) un Vice-Presidente; c) un Segretario; d) un Tesoriere. Non possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo coloro i quali rivestano cariche politiche nell’ambiente nazionale, regionale, provinciale e comunale. I referenti dei gruppi di lavoro di cui al comma b) del successivo art. 28 integrano il Consiglio Direttivo quando questi delibera in riferimento alle specifiche finalità per le quali sono stati costituiti i gruppi stessi.

ART. 25 Il potere di rappresentare l’Associazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome dell’Associazione, spetta al Presidente. Tuttavia il Consiglio può attribuire qualsiasi dei suddetti poteri ad altri Consiglieri che li useranno nei limiti stabiliti dal Consiglio stesso. Il Vice-Presidente svolge le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento. Il Segretario cura la redazione e la diffusione degli avvisi di convocazione dell’assemblea e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni del Consiglio, tiene un elenco aggiornato dei soci con i rispettivi indirizzi e svolge quelle funzioni che gli venissero affidate dal Consiglio o dal Presidente. Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità dell’Associazione, nonché della gestione e dell’impiego del patrimonio secondo le direttive del Consiglio.

ART.. 26 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa, o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri, e comunque il Consiglio si riunisce almeno una volta a trimestre. Le riunioni possono tenersi nella sede dell’Associazione o in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione.

ART. 27 Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, o in assenza di entrambi, da un consigliere designato dalla maggioranza dei presenti. Il Consiglio sarà validamente riunito con la presenza del cinquanta per cento più uno dei consiglieri in carica; delibererà validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ed in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

ART. 28 Al Consiglio sono demandati i seguenti compiti : a) dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea; b) costituire, fra i soci, gruppi di lavoro con specifiche finalità nominando un referente; c) fissare la data e il luogo di convocazione delle assemblee e stabilirne l’ordine del giorno; d) provvedere all’amministrazione del patrimonio; e) deliberare sulla domanda di ammissione degli aspiranti soci; f) predisporre il programma dell’attività da sottoporre all’Assemblea, la redazione annuale, il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo; g) predisporre un regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; h) nominare i soci onorari.

ART. 29 Il Consiglio, qualora per qualsiasi ragione vengano a mancare i membri in carrica, è integrato dai soci risultanti primi tra i non eletti. I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato. I membri del Consiglio decadono in caso di: a) dimissioni, presentate per iscritto al Presidente o al Segretario; b) tre assenze consecutive non giustificate; c) per allontanamento da parte del Consiglio a causa di gravi motivi o manifesta opposizione ai ai fini dell’Associazione.

ART. 30 Spetta al Presidente o ad un Consigliere delegato dal Presidente aprire i conti correnti presso banche e uffici postali, operare su di essi, incassare somme da chiunque dovute e rilasciare quietanze. Il Presidente può esercitare in via di urgenza i poteri del Consiglio, convocandolo per riferire le decisioni assunte e ottenere la ratifica.

TITOLO VII° COLEGIO DEI SINDACI

ART. 31 Il Collegio dei Sindaci è eletto dall’Assemblea ordinaria ed è composto da tre membri titolari e due supplenti. I Sindaci supplenti subentrano, in caso di decadenza, ai Sindaci titolari. Il collegio elegge un proprio Presidente.

ART. 32 Il Collegio dei Sindaci esercita il controllo amministrativo su tutti gli atti di gestione; - accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme statutarie; - esamina i bilanci e propone eventuali modifiche; - accerta periodicamente almeno una volta al trimestre la consistenza di cassa, la esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale. Il Collegio accompagna il bilancio presentato all’Assemblea dal Consiglio Direttivo con una propria relazione. Qualora il Collegio constati delle gravi irregolarità amministrative e finanziarie può chiedere al Presidente del Consiglio Direttivo la convocazione dell’Assemblea.

TITOLO VIII° GRATUITA’ DELLE CARICHE

ART: 33 Tutte le cariche dell’Associazione sono svolte gratuitamente. Tutte le prestazioni fornite dai soci nell’Associazione sono svolte gratuitamente. Tutti gli atti dell’Associazione sono esenti da imposta di bollo e di registro (art.8 della Legge n. 266/91). FIRMATO Comentale Luigi – Longobardi Francesco – Ilardi Carlo – Catalano Antonio – Malinconico Emilia--Marangoni Egidio – Martone Pietro – Scognamiglio Vincenzo – Lorini Salvatore – Contento Elvira – Chianese Giuseppe – Langella Rosanna .

ATTO STIPULATO IN DATA 31 OTTOBRE 1989 IN CASTELLAMMARE DI STABIA PRESSO NOTAIO SALVATORE DI MARTINO IN CORSIVO MOFICHE APPROVATE DALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 11 MAGGIO 2006